Imposta di bollo: disciplina e novità 2019

2019-01-29 10:55

Admin

Fisco,

art. 6 della Tabella al Dpr 633/1972

In base a quanto previsto dall’art. 6 della Tabella al Dpr 633/1972, nella maggior parte dei casi,l’Iva e l’imposta di bollo sono tra loro alternative.Di conseguenza quando le fatture, le ricevute, le quietanze, riguardano pagamenti di corrispettiviassoggettati in maniera esclusiva ad Iva, gli stessi sono esenti dall’imposta di bollo.La marca da bollo va invece applicata, nella misura di 2,00 euro, alle fatture, sia cartaceeche elettroniche, emesse senza addebito di Iva per un importo superiore a 77,47 euro.Per quelle di importo inferiore la marca da bollo non va invece applicata.Per quanto riguarda le fatture che presentano contemporaneamente importiassoggettati ad Iva e importi non assoggettati, ai fini dell’imposta di bollo si deveconsiderare l’importo non assoggettato ad Iva: se quest’ultimo è superiore a € 77,47la marca da bollo va applicata.

Modalità di applicazione
La marca da bollo deve essere applicata sull’originale della fattura, che viene consegnata al cliente
previo suo annullamento. L’annullamento può essere effettuato sbarrando il contrassegno adesivo,
apponendoci un timbro o la data di emissione della fattura. La copia del documento che
rimane al soggetto che lo emette deve avere la seguente dicitura: "Imposta di bollo
assolta sull’originale n. ID ..............". La dicitura dovrà contenere il numero identificativo della
marca da bollo. L’obbligo di apporre la marca da bollo sulla fattura è a carico
dell’emittente o del professionista. Il contrassegno adesivo può avere data antecedente o
corrispondente alla data di emissione della fattura, ma non successiva, altrimenti il
documento è irregolare e dunque passibile di sanzioni amministrative.

Novità - Fatture Elettroniche
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, a decorrere dal 01.01.2019, sono state introdotte alcune nuove disposizioni in materia di apposizione virtuale e liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Per effetto di quanto previsto dal DM 29.12.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 07.01.2019, viene disciplinata la liquidazione dell’imposta di bollo, virtualmente apposta sulle fatture, con cadenza trimestrale. Testualmente, viene stabilito che "il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare" viene effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a detto trimestre.
Le disposizioni trovano applicazione a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dal 01.01.2019.
Modalità di pagamento
L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il Sistema di Interscambio provvede a comunicare, nell’area riservata del contribuente, l’importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo.
Con riferimento alle modalità di pagamento il contribuente può scegliere di utilizzare uno specifico servizio messo a disposizione nell’area riservata con il quale è possibile richiedere l’addebito diretto sul conto corrente bancario o postale, in alternativa al pagamento tramite modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate (codice tributo 2501).

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