In base a quanto previsto dall’art. 6 della Tabella al Dpr 633/1972, nella maggior parte dei casi,l’Iva e l’imposta di bollo sono tra loro alternative.Di conseguenza quando le fatture, le ricevute, le quietanze, riguardano pagamenti di corrispettiviassoggettati in maniera esclusiva ad Iva, gli stessi sono esenti dall’imposta di bollo.La marca da bollo va invece applicata, nella misura di 2,00 euro, alle fatture, sia cartaceeche elettroniche, emesse senza addebito di Iva per un importo superiore a 77,47 euro.Per quelle di importo inferiore la marca da bollo non va invece applicata.Per quanto riguarda le fatture che presentano contemporaneamente importiassoggettati ad Iva e importi non assoggettati, ai fini dell’imposta di bollo si deveconsiderare l’importo non assoggettato ad Iva: se quest’ultimo è superiore a € 77,47la marca da bollo va applicata.